Al netto delle tante notizie che sono circolate, come sempre in maniera ossessiva e poco costruttiva, il pomeriggio del 24 gennaio u.s., cioè subito dopo la vittoria della semifinale degli Australian Open da parte di Sinner, una volta che in virtù di un accordo commerciale si è scelto di mandare in onda in diretta la successiva finale del 26 gennaio, l’argomento “eventi sportivi da trasmettere in chiaro” è (ri)piombato nel più totale anonimato.

Poiché l’argomento mi incuriosisce (LEGGI QUI LA PUNTATA 142 DI ULTRA SLOW MO) e nessuno, a parte il sottoscritto si è preso cura in questi mesi di parlare dell’argomento, ma, soprattutto, di esaminare il dettato normativo che disciplina questa materia, ho scelto di riassumere nel presente articolo le notizie in nostro possesso, tenendo conto anche di un recente aggiornamento rappresentato da un’interrogazione depositata qualche giorno fa da una deputata italiana presso il Parlamento Europeo.
A CHE PUNTO SIAMO
Come i più attenti lettori della rubrica ricorderanno (LEGGI QUI LA PUNTATA 159 di ULTRA SLOW MO) l’11 novembre 2024 sono stati pubblicati sul sito del MIMIT gli esiti della consultazione pubblica iniziata e conclusa nel mese di aprile 2023.
Orbene, secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 1°, del Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 208 (Testo Unico dei servizi media audiovisivi), una volta compilata la lista “degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale”, il Mimit è tenuto a comunicare detta lista “alla Commissione europea secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE”.
ART. 14, paragrafo 2, direttiva 2010/13/UE: COSA PREVEDE
Innanzitutto, è opportuno far presente come tale Direttiva del Parlamento Europeo abbia a oggetto il “coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi media audiovisivi” (CLICCA QUI PER LEGGERE IL RELATIVO TESTO).
L’articolo in questione, ossia il 14, prevede al suo primo paragrafo che “ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto dell’Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale”.
In buona sostanza, è il paragrafo in base al quale AGCOM (prima) e MIMIT (adesso) hanno la possibilità di indicare una serie di eventi sportivi e non di particolare rilevanza per la società da trasmettere in chiaro.
E, una volta stilata la relativa lista, secondo quanto dispone il secondo paragrafo del medesimo articolo, “gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto dell’Unione e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui all’articolo 29. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le misure adottate e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri”.
Di conseguenza, nella fattispecie l’Italia dovrebbe (e il condizionale è d’obbligo in assenza di conferme ufficiali) avere notificato alla Commissione Europea la nuova lista, notifica che dovrebbe essere avvenuta (presumo) in epoca successiva all’11 novembre 2024 (giorno in cui la lista è stata pubblicata sul sito del MIMIT).
A far data dall’11 novembre 2024, quindi, è iniziato a decorrere il termine di tre mesi entro cui la Commissione Europea avrebbe dovuto verificare la compatibilità della lista con il diritto dell’Unione Europea, comunicando (anche) all’Italia l’esito delle relative verifiche, il tutto dopo avere chiesto un parere del comitato di contatto.
COSA E’ IL COMITATO DI CONTATTO
È un comitato “composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati Membri” i cui compiti sono elencati all’art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE, che possono essere sintetizzati in consultazioni e/o pareri sull’applicazione della direttiva da parte degli stati membri e/o sede per scambio di opinioni e/o informazioni sulle materie oggetto della Direttiva.
ENTRO QUANDO LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE
Di conseguenza, entro l’11 febbraio 2025 (ossia entro i tre mesi dalla pubblicazione della nuova lista sul sito del Mimit, che presumo sia stato quello in cui la lista è stata notificata, in assenza di notizie certe al riguardo) la Commissione europea avrebbe dovuto comunicare agli stati membri l’esito delle verifiche effettuate sulla lista che le è stata sottoposta.
Tuttavia, tale termine è decorso senza che siano state pubblicate notizie ufficiali in proposito.
I motivi potrebbero essere tre:
1) il termine trimestrale non è ancora scaduto per avere il Mimit trasmesso la lista alla Commissione Europea in epoca successiva all’11 novembre 2024 (in realtà, a questo punto, al 2 dicembre u.s., dato che questo articolo viene pubblicato il 2 marzo 2025), il che lo ritengo assai improbabile;
2) il termine trimestrale non ha natura perentoria, ma solo ordinatoria;
3) è in corso qualche approfondimento da parte della Commissione Europea anche in seguito al parere del Comitato di Controllo.
L’INTERROGAZIONE DEL 19.02.2025
Da apprezzare, pertanto, l’iniziativa assunta dal parlamentare europeo Carolina Morace, la quale il 19 febbraio u.s. ha presentato alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 144 del Regolamento la “interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000758/2025” (LEGGI QUI IL RELATIVO TESTO).

Cosa è stato chiesto con l’interrogazione?

È stato chiesto alla Commissione di “indicare lo stato della valutazione della richiesta italiana e i tempi previsti per una decisione”, nonché di “chiarire eventuali ostacoli normativi o procedurali che ne stanno ritardando l’approvazione”, domandando pure se sia possibile “garantire un quadro più chiaro per il riconoscimento del diritto dei cittadini europei ad accedere gratuitamente a eventi sportivi di rilevanza nazionale”.
QUANDO RISPONDERÀ LA COMMISSIONE ALLA INTERROGAZIONE
Basta leggere l’art. 144 del Regolamento del Parlamento Europeo, in modo particolare, il suo paragrafo terzo (CLICCA QUI PER LEGGERE IL RELATIVO TESTO) che prevede come “ciascun deputato, gruppo politico o commissione può presentare al massimo venti interrogazioni su un periodo continuativo di tre mesi. Come regola generale, il destinatario deve rispondere all’interrogazione entro sei settimane dal momento in cui l’interrogazione gli è stata trasmessa. Tuttavia ogni mese ciascun deputato, gruppo politico o commissione può designare una delle proprie interrogazioni come “prioritaria”; in tal caso il destinatario deve rispondere entro tre settimane dal momento in cui l’interrogazione gli è stata trasmessa”.
Di conseguenza, non essendo una interrogazione prioritaria, la risposta scritta della Commissione dovrà pervenire entro il 2 aprile 2025, vale a dire entro sei settimane dal 19 febbraio 2025, cioè il giorno di presentazione dell’interrogazione.
E se nessuno dovesse rispondere?
Beh, in tal caso, interverrebbe il disposto di cui al successivo paragrafo 5, che prevede che, “qualora a un’interrogazione non sia data risposta da parte del destinatario entro il termine di cui al paragrafo 3, la commissione competente può decidere di iscriverla all’ordine del giorno della sua riunione successiva”.
Non resta, pertanto, che attendere che “le relative risposte, compresi gli eventuali allegati, sono pubblicate sul sito internet del Parlamento“(come dispone il paragrafo 6) e, nel frattempo….
Stay tuned!
IN CASO DI RIPRESA DELL’ARTICOLO (O DI PARTI DI ESSO), SI PREGA DI CITARE LA FONTE
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Wenner Gatta | Avvocato e appassionato dal 1978 di ogni tipo di sport, visto, si badi bene, dalla privilegiata posizione del proprio divano di casa. Dal 2020 socio dell’associazione Nicolodiana e Salvadoriana telepcsportdipendenti. Il suo motto è: “Perché seguire solo un evento sportivo, quando se ne possono vedere tanti contemporaneamente?”. Da marzo 2021 cura settimanalmente sulle pagine di Sport In Media la rubrica “Ultra Slow Mo” dove cerca di raccontare ciò che non si vede dello sport in TV. Durante i giochi olimpici invernali di Pechino 2022 ha invece pubblicato quotidianamente sempre sulle pagine di Sport in Media la rubrica #undòujiāngdaPechino.
Da giugno 2024 ha lanciato Breaking News Ultra Slow-Mo uno spazio per parlare in tempo reale e in modo telegrafico di telecamere particolari, di grafiche innovative, di novità delle produzioni televisive.
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