Da qualche mese sto portando avanti una simbolica iniziativa su X per cercare di sensibilizzare l’aggiornamento della lista degli eventi sportivi di rilevanza pubblica che devono essere trasmessi (anche) in chiaro (altra questione sarebbe interrogarsi sull’utilità di profili social di Autorità amministrative se, di fatto, gli stessi non vengono consultati e/o letti da nessuno, ma questo è un altro discorso).
Un’iniziativa, la mia, disinteressata (sol che si consideri che in famiglia siamo abbonati alla pay-tv dal 1994 e negli ultimi anni ho sottoscritto ogni possibile forma di abbonamento a vari OTT italiani, al fine di seguire a 360 gradi lo sport dalla privilegiata postazione del mio divano di casa), che, probabilmente, non porterà a niente.
Ma almeno non si potrà dire che in un certo modo (sicuramente opinabile) ci ho provato, nel mio piccolo, non foss’altro perché detesto il costume italico (purtroppo sempre più diffuso) di trattare a tamburo battente una determinata questione per circa 48 ore, salvo poi ridurla a icona, per poi riaprire il medesimo dibattito (sterile, a quel punto) in un imprecisato momento successivo.
Premesso tutto ciò, con questo articolo, cerco di riassumere in un unico contesto il panorama normativo vigente, la sua (recente) evoluzione, oltre che lo stallo attuale.
DELIBERA AGCOM 131/12
Partiamo innanzi tutto da una delibera che tutti più o meno conosciamo, cioè la n. 131/12 adottata da AGCOM il 15 marzo 2012: in particolare, l’articolo 2 dell’allegato B, che, attualmente, indica gli eventi che devono essere trasmessi in chiaro:
“1. L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari:
a) le Olimpiadi estive ed invernali;
b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
f) il Giro d’Italia;
g) il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1;
h) il Gran Premio d’Italia motociclistico di Moto GP;
i) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;
m) la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani;
n) il campionato mondiale di ciclismo su strada;
o) il Festival della musica italiana di Sanremo;
p) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli;
q) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.
2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro, che potranno essere di diretta integrale o parziale o differita totale o parziale.
(omissis)
5. L’Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, con propria delibera, la lista di cui al comma 1 e le condizioni di cui al comma 2”.
La delibera 2012 dell’AGCOM, dunque, non prevede innanzitutto che tutti gli eventi di particolare rilevanza debbano essere trasmessi in diretta e in chiaro, ma soltanto quelli di cui al punti b) e c) del primo comma dell’articolo 2, vale a dire “b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio”.
Per gli altri eventi inseriti nel suindicato elenco è infatti facoltà discrezionale dell’emittente televisiva decidere la trasmissione integrale o parziale, in diretta o in differita.
Un’altra cosa interessante è il quinto comma dell’articolo 2, tramite il quale l’Autorità si è riservata la possibilità di emendare la lista “in un tempo congruo”, a riprova della consapevolezza (già all’epoca) circa la necessità di procedere in un futuro più o meno prossimo a una revisione della lista, sulla base dei possibili mutamenti sulla rilevanza di un evento sportivo per la società.
Ciononostante, sebbene siano passati 12 anni, non si è mai proceduto a una revisione della lista.
DECRETO LEGISLATIVO 208/21
In realtà, nel 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 208 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi), un provvedimento normativo che ha letteralmente stravolto la materia.
Ai fini che qui interessano prendiamo in esame il suo articolo 33, del seguente testuale tenore:
“Eventi di particolare rilevanza per la società ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico
1. Il Ministero, sentita l’Autorità, compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.
2. L’Autorità, con propria deliberazione, individua le modalità idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi considerati da tale Stato di rilevanza per la società e per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale o parziale.
3. Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre, sentita l’Autorità, gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell’utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, come determinati dall’Autorità ai sensi del comma 4.
4. L’Autorità, d’intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l’integrità della rete e soluzioni di interconnessione e modalità di distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni di congestione della rete, secondo modalità eque, ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipologia di servizio.
5. L’Autorità vigila sull’attuazione delle disposizioni, esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui all’articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali delle controversie ai sensi dell’articolo 40”.
Dalla lettura di questo articolo è evidente che la lista degli eventi considerati di grande interesse pubblico è individuata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (non più dall’AGCOM, ma…), una volta sentita l’AGCOM, con l’obbligo poi di comunicare tale lista alla Commissione Europea.
In realtà, come si legge sul sito di AGCOM “sino all’approvazione del decreto legislativo 208/2021, l’individuazione della lista di questi eventi era demandata all’Autorità. Attualmente, l’art. 33 del decreto legislativo 208/2021 stabilisce che la redazione della lista è una competenza del Ministero, sentita l’Autorità” (comunicato pubblicato il 03.06.2024).
DECRETO MINISTERIALE 27.05.2022
Con decreto 27.05.2022 il (all’epoca) Ministero dello Sviluppo Economico, “ritenuto di dover individuare gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, ai sensi del citato art. 33, comma 3 del decreto legislativo n. 208/2021, tra quelli di natura sociale, religiosa o sportiva che richiamano una vasta platea della popolazione nazionale, superiore a quella che abitualmente segue eventi dello stesso genere o che godono di una popolarità generalizzata o comunque aventi una rilevanza anche economica, sociale, culturale e religiosa a livello nazionale”, ha individuato “ai sensi dell’art. 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell’utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarita’, continuita’ del servizio e qualita’ delle immagini”.
Questo l’art. 2 contenente, per l’appunto, gli “eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico”:
“a) il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica;
b) il rito della via Crucis presieduto dal Papa, la santa messa presieduta dal Papa nella domenica delle Palme, la santa messa di Pasqua presieduta dal Papa e benedizione urbi et orbi;
c) le Olimpiadi, estive e invernali;
d) le Paralimpiadi, estive e invernali;
e) le partite del campionato del mondo di calcio;
O le partite del campionato europeo di calcio;
g) la finale, le semifinali e tutte le partite della nazionale italiana della UEFA Nations League;
h) la finale e tutte le partite della nazionale italiana del campionato europeo Under 21 di calcio;
i) le partite della nazionale italiana di calcio;
j) le partite della Champions League e della Europa League;
k) la finale della Supercoppa europea di calcio;
1) le partite del campionato italiano di calcio di Serie A;
m) le partite di playoff del campionato di calcio di Serie B;
n) la finale e le semifinali della Coppa Italia di calcio;
o) la finale della Supercoppa italiana di calcio;
p) la Ryder Cup, ove svolta in Italia;
q) il Giro d’Italia;
r) i Gran Premi automobilistici di Formula 1 e di Formula E svolti in Italia;
s) i Gran Premi motociclistici di Moto GP svolti in Italia;
t) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby, sci, cui partecipi la squadra nazionale italiana;
u) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;
v) la finale e le semifinali della Coppa Davis, della ATP Cup e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana, dei tornei del Grande Slam e degli Internazionali d’Italia di tennis;
w) il campionato mondiale di ciclismo su strada;
x) il Festival della musica italiana di Sanremo;
y) l’Eurovision Song Contest, ove svolto in Italia;
z) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli;
aa) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia”.
LA SITUAZIONE ATTUALE
Dunque, cosa ha fatto il Ministero?
Ha compilato una lista di eventi di interesse pubblico che devono essere trasmessi (ATTENZIONE) non in chiaro, ma “offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento”.
E lo ha fatto ai fini e per gli effetti del comma 3° dell’articolo 33 del Decreto Ministeriale 208/21, quello che, per intenderci, si “preoccupa” del “rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini“, in relazione agli “eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano“.
Nessun richiamo, invece, al comma 1° dell’articolo 33, che, come si è visto, si riferisce alla “lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale“.
Anzi, se si esamina con attenzione il preambolo del Decreto Ministeriale si legge espressamente che “la lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale, di cui all’art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sarà oggetto di separato provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni“.
Di conseguenza, la lista degli eventi da trasmettere in chiaro dovrà essere oggetto di un separato provvedimento ministeriale, sentita l’AGCOM, lista che, a quanto mi consta, non è stata mai pubblicata, tant’è vero che, come ho dianzi riportato, il 03.06.2024 AGCOM ha precisato sul proprio sito che “sino all’adozione del provvedimento finale, la lista in vigore è quella approvata dall’Autorità con delibera n. 131/12/CONS”.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1°, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nel marzo 2023 il Ministero ha indetto una consultazione pubblica terminata il 30 aprile 2023.
Indiscrezioni di stampa, tuttavia, riportano a fine gennaio 2024 dopo la vittoria degli Australian Open da parte di Sinner che “l’AgCom, infatti, sta spingendo al fine di aggiornare questo elenco di eventi che è rimasto immutato dal 2012 (non include nemmeno la finale di Conference League, visto che all’epoca non esisteva la terza competizione europea organizzata dalla UEFA). «È venuto il momento di aggiornare la lista degli eventi perché con Sinner il tennis italiano è cambiato», ha sottolineato il commissario AgCom Massimiliano Capitanio sui suoi canali social” (fonte).
Dopo di che si è letto che “il 29 aprile dal Ministero trasmettono la nuova lista degli eventi di rilevanza nazionale all’Agcom per un parere ma da quel momento dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni non c’è nessuna risposta” (fonte).
QUALCHE DOMANDA
Esiste, pertanto, una nuova lista di eventi ulteriore rispetto a quella di cui all’art. 2 del D.M. 27.05.2022 su cui deve esprimersi AGCOM, redatta sulla base del comma 1° dell’articolo 33 del decreto legislativo 208/2021?
È possibile che dal termine di fine consultazione (aprile 2023) ad oggi nonostante sia passato oltre un anno si versi in questa situazione di stallo?
Quali sono stati gli esiti di questa consultazione?
Quello che AGCOM definisce “provvedimento finale” è (presumo) la lista prevista dal comma 1° dell’articolo 33 del decreto legislativo 208/2021, ma tale lista le è stata per davvero trasmessa dal Ministero il 29 aprile 2024?
Ed ancora, nella nuova lista sarà previsto l’obbligo di trasmissione in chiaro in diretta solo per le finali e partite dei mondiali e degli europei in cui gioca la nazionale (mantenendo la situazione attuale) oppure anche per altri rilevanti eventi sportivi di interesse nazionale?
E i broadcaster che sono detentori dei diritti per la trasmissione criptata di un evento sportivo in che modo saranno indennizzati da un eventuale passaggio in chiaro disposto per legge, specie se l’acquisto dei diritti è avvenuto prima dell’entrata in vigore della nuova lista?
CONCLUSIONI
Questo articolo è il frutto di una ricerca effettuata con l’obiettivo di portare (nel mio piccolo) un po’ di chiarezza in un settore in cui sussiste un po’ di confusione.
Qualche giorno fa, infatti, ad esempio, su TV Sorrisi e Canzoni è apparso questo trafiletto con la domanda di un lettore (e la successiva risposta del settimanale) che invocava un’applicazione del decreto 27 maggio 2022 (che, come abbiamo visto, non indica gli eventi da trasmettere in chiaro, bensì quelli da offrire, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, secondo standard qualitativi di un certo livello) per una trasmissione fruibile a tutti delle fasi decisive del torneo di Wimbledon.
L’applicazione “col massimo rigore” del decreto ministeriale del 27 maggio 2022 non avrebbe in ogni caso obbligato una trasmissione in chiaro della finale di Wimbledon che (nella specie) ha visto coinvolta la nostra Paolini.
È presumibile che al termine della consultazione, visto il lasso di tempo trascorso, il Ministero abbia sottoposto ad AGCOM una lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali dovrà essere fornita la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale, in maniera che AGCOM si esprima, sì da consentire al Ministero di adottare il provvedimento previsto dall’art. 33, comma 1°, del Decreto Legislativo 208/2021 da comunicare poi alla Commissione Europea.
Naturalmente, se qualche lettore fosse a conoscenza di qualche ulteriore notizia ufficiale rispetto a quelle che ho riportato è caldamente invitato a segnalarla, in modo da contribuire a fare ulteriore chiarezza su queste tematiche.
“Grande è la confusione sotto il cielo, (ma) la situazione, quindi, (non) è eccellente”, parafrasando un celebre motto.
Stay Tuned!
IN CASO DI RIPRESA DELL’ARTICOLO (O DI PARTI DI ESSO), SI PREGA DI CITARE LA FONTE
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Wenner Gatta | Avvocato e appassionato dal 1978 di ogni tipo di sport, visto, si badi bene, dalla privilegiata posizione del proprio divano di casa. Dal 2020 socio dell’associazione Nicolodiana e Salvadoriana telepcsportdipendenti. Il suo motto è: “Perché seguire solo un evento sportivo, quando se ne possono vedere tanti contemporaneamente?”. Da marzo 2021 cura settimanalmente sulle pagine di Sport In Media la rubrica “Ultra Slow Mo” dove cerca di raccontare ciò che non si vede dello sport in TV. Durante i giochi olimpici invernali di Pechino 2022 ha invece pubblicato quotidianamente sempre sulle pagine di Sport in Media la rubrica #undòujiāngdaPechino.
Da giugno 2024 ha lanciato Breaking News Ultra Slow-Mo uno spazio per parlare in tempo reale e in modo telegrafico di telecamere particolari, di grafiche innovative, di novità delle produzioni televisive.