Se qualche settimana fa in tanti hanno scelto di commentare il comunicato stampa con cui il 6 maggio 2026 l’AGCOM dava notizia dell’approvazione della delibera del 29 aprile 2026 tramite la quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione degli eventi di particolare rilevanza per la società, meno interesse ha suscitato il contenuto della delibera n. 102/2026 pubblicata sul sito di AGCOM il successivo 11 maggio.
https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-102-26-cons
Come aveva anticipato Ultra Slow-Mo all’interno della puntata numero 227 pubblicata l’8 maggio 2026 (quindi 3 giorni prima che il testo della delibera venisse reso pubblico), l’AGCOM non è intervenuto in relazione alla lista degli eventi di rilevanza pubblica da trasmettere in chiaro (dal momento che si tratta di materia divenuta di competenza del Mimit, in virtù di quanto previsto dall’art. 33, comma 1°, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (il Testo unico dei servizi di media audiovisivi), ma ha provveduto a emanare le disposizioni attuative stabilite dall’articolo 33, commi 2° e 5°, del predetto decreto legislativo, viceversa rimaste di competenza dell’AGCOM.
E lo ha fatto all’esito della consultazione pubblica indetta il 23.12.2025 della quale si è ampiamente parlato all’interno della puntata 227 di questa rubrica.
Probabilmente, la parte più interessante della delibera n. 102/2026 (che, come vedremo, conferma l’impianto previsto dalla precedente delibera AGCOM 131 del 2012), è rappresentata dalle sue premesse, tra le quali troviamo riportate “una sintesi delle posizioni degli operatori” (che hanno partecipato alla consultazione pubblica, vale a dire: Amazon Digital UK Limited, Discovery Italia, Motion Picture Association [I suoi membri sono i sei studi principali del cinema statunitense: Walt Disney, Sony, Paramount Pictures, Netflix, Universal Studios e Warner Bros: n.d.r.], Rai, Rti e Sky Italia), “seguita dalle osservazioni dell’Autorità“.
Il servizio di media audiovisivo qualificato può ricomprendere anche i servizi media on demand?
Prendiamo, ad esempio, il quesito con cui l’AGCOM richiedeva l’adeguatezza della seguente proposta di definizione di “servizio di media audiovisivo qualificato” formulata per essere sottoposta alla pubblica consultazione: “il servizio di media audiovisivo lineare come definito all’articolo 3, comma 1, lett. p), del Testo unico (cioè un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi”: n.d.r.), in grado di consentire ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguire gli eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società su un palinsesto gratuito senza ulteriori costi supplementari“.
“L’AGCOM ha chiarito in maniera inequivoca che il servizio di media audiovisivo qualificato non può ricomprendere i servizi di media on demand.”
Alcune osservazioni sollevate dagli operatori meritano a mio modo di vedere di essere riportate, in quanto permettono di chiarire alcuni punti che, fino ad oggi, potevano lasciar spazio a dubbi interpretativi.
Amazon Digital UK, ad esempio, ha proposto l’ampliamento (della definizione di servizio di media audiovisivo qualificato) fino a ricomprendere anche i servizi non lineari, non essendo, a suo avviso, la discriminazione tra fornitori di servizi lineari e on demand conforme al principio di neutralità tecnologica adottato dal legislatore europeo, rischiando “di generare effetti distorsivi sulla concorrenza e di scoraggiare gli investimenti nei diritti sportivi del paese“, posizione condivisa anche da MPA, la quale ha ritenuto “tale restrizione non in linea con i cambiamenti tecnologici e commerciali del settore, in evidente contrasto con i principi di proporzionalità e di non discriminazione“.
Articolate sono state le osservazioni, in virtù delle quali l’AGCOM ha ritenuto di non modificare la definizione di “servizio di media audiovisivo qualificato”, senza estendere tale definizione ai servizi di media on demand.
In primo luogo, in ragione di quanto previsto dall’art. 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (il Testo unico dei servizi di media audiovisivi), il quale menziona “la diffusione su palinsesti in chiaro”, dovendosi intendere per palinsesti “servizi media audiovisivi lineari”, interpretazione “avvalorata” dall’articolo 14 della Direttiva SMAV in cui si parla di “emittenti”, e dunque, di servizi lineari.
Medesima interpretazione è stata data anche dal Comitato europeo per i servizi di media e, inoltre, dal Consiglio dell’Unione Europea.
Ciò, ha proseguito l’AGCOM, non impedisce ai fornitori di servizi di media on demand di acquistare i diritti degli eventi della lista, dovendo, tuttavia, in detta ipotesi attivare la procedura per la cessione in sublicenza.
Alla luce di quanto esposto, quindi, nella versione licenziata da AGCOM con la propria delibera n. 102/2026 il “servizio di media audiovisivo qualificato” deve intendersi “il servizio di media audiovisivo lineare come definito all’articolo 3, comma 1, lett. p), del Testo unico (cioè un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi”: n.d.r.), in grado di consentire ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguire gli eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società su un palinsesto gratuito senza ulteriori costi supplementari“.
Come si deve procedere per la concessione in sublicenza?
All’articolo 2 dell’allegato A) della delibera AGCOM n. 326/2025 (la consultazione pubblica) veniva disciplinato il procedimento per dare corso alla concessione in sublicenza dei diritti per il caso in cui gli stessi non siano stati acquistati da un servizio di media qualificato, articolo la cui formulazione era stata così proposta da parte di AGCOM:
“1. Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi della lista approvata con il decreto vengano acquisiti da un fornitore di un servizio di media audiovisivo non qualificato, questo pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste dal decreto (se in diretta o in differita). Contestualmente, il medesimo soggetto trasmette all’Autorità i criteri e la metodologia utilizzate per la definizione delle condizioni di cessione dei diritti.
2. Qualora nessun fornitore di un servizio di media audiovisivo qualificato formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, il soggetto che ha acquisito i diritti di trasmissione ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1″
Anche in questo caso, sono state presentate alcune osservazioni da parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica, in particolar modo da parte di ADUK e di Discovery.
La prima ha richiesto, da un lato “una maggiore flessibilità operativa (eliminando la previsione della pubblicazione obbligatoria sul sito web), libertà contrattuale e l’eliminazione del requisito della presentazione preventiva all’Autorità, ‘che potrebbe non essere compatibile con i vincoli temporali del processo di negoziazione della sublicenza, pur preservando la capacità dell’Autorità di valutare la conformità ex post‘“; dall’altro lato, “passando all’ipotesi di una tempistica anticipata di condivisione delle principali modalità di cessione dei diritti (ad es., in momenti fissi di competizioni o eventi sportivi, in momenti antecedenti alla effettiva qualificazione di atleti o squadre italiane), ADUK non ritiene percorribile una siffatta opzione, in quanto le condizioni concrete non possono essere identificate a priori e lo stesso interesse del pubblico potrebbe modificarsi in base agli atleti o alle squadre effettivamente qualificatisi (ad es. una semifinale tra due atleti o squadre italiane in una competizione internazionale può avere un peso differente rispetto a competizioni con un solo atleta o squadra nazionale)“.
La seconda, invece, ha proposto di “chiarire che il “ragionevole anticipo” debba essere effettivo e tale da consentire, attraverso la definizione di tempistiche adeguate, una corretta ed efficace assegnazione dei diritti. Con l’attuale formulazione, a suo avviso, si corre il rischio di avvantaggiare i fornitori di servizi media non qualificati. I fornitori qualificati, quindi, potrebbero non riuscire a presentare offerte competitive, venendo di fatto esclusi dalla trasmissione degli eventi di particolare rilevanza. Pertanto, la società chiede “una riformulazione della norma che preveda, in capo ai fornitori non qualificati, la comunicazione all’Autorità di un piano di cessione di tali diritti in chiaro sin dall’effettivo acquisto dei diritti stessi o, quantomeno, dalla data di inizio degli eventi”, ad esempio in momenti fissi nel corso dell’anno (tipo: inizio della competizione o inizio della fase delle eliminatorie), in modo da assicurare ai fornitori di servizi qualificati un tempo idoneo alla formulazione di offerte al riguardo“.
Interessanti anche le osservazioni suggerite da RTI, che ha chiesto “che la trasmissione all’Autorità dei ‘criteri e della metodologia‘ utilizzate per definire le condizioni di sub-licenza dei diritti debba avere luogo prima della pubblicazione dell’offerta da parte del titolare dei diritti, per consentire all’Autorità stessa le valutazioni del caso anche indicando le modifiche necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, con riferimento sia alle condizioni economiche di offerta, sia al procedimento da seguire. In secondo luogo, la società ritiene necessario che sia garantita la libertà editoriale del soggetto sub-licenziatario, in quanto non considera coerenti con la norma le richieste degli operatori licenzianti di effettuare una mera ritrasmissione dell’evento, imponendo il “confezionamento” già realizzato con regia e commenti, e anche, talvolta, l’inclusione del logo del servizio di media del licenziante“.
Ciononostante, l’AGCOM ha ritenuto opportuno non procedere a una modifica del testo dell’art. 2 proposto nell’ambito della consultazione pubblica, fatta eccezione per una piccola modifica, sotto evidenziata in grassetto, dell’articolo 2, che viene ritrascritto per comodità del lettore nella sua versione finale attualmente in vigore:
“1. Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi della lista approvata con il decreto vengano acquisiti da un fornitore di un servizio di media audiovisivo non qualificato, questo pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste dal decreto (se in diretta o in differita). Contestualmente, il medesimo soggetto trasmette all’Autorità i criteri e la metodologia utilizzate per la definizione delle condizioni di cessione dei diritti.
2. Qualora nessun fornitore di un servizio di media audiovisivo qualificato formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, il soggetto che ha acquisito i diritti di trasmissione ha facoltà di esercitarli direttamente, senza ricorrere alla cessione“.
Il commento di USM
Di fatto, quindi, poco, obiettivamente, in tema di disposizioni attuative è cambiato rispetto alla normativa previgente, che, lo ricordiamo ancora una volta, era quella prevista dall’art. 2, comma 3° e 4° della delibera AGCOM 131 del 15 marzo 2012, qui di seguito ritrascritti:
“3. Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi di cui al comma 1 vengano acquisiti da un’emittente non qualificata, questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet, dandone contestuale comunicazione all’Autorità, la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1.
4. Qualora nessun’emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1“.
“In tema di disposizioni attuative è cambiato poco rispetto alla normativa previgente, quella della delibera AGCOM 131 del 2012.”
Così come, di fatto, poco è cambiato (se non l’eliminazione al riferimento della soggezione “alla giurisdizione italiana”) per la definizione di “servizio di media audiovisivo qualificato”, che era così definito dall’art. 2, comma 1°, della delibera AGCOM 131 del 15 marzo 2012:
“1. L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari“.
È tuttavia altrettanto vero come nel 2026 l’AGCOM abbia colto l’occasione per chiarire in maniera inequivoca che il servizio di media audiovisivo qualificato non possa ricomprendere i servizi di media on demand.
Per il resto, come si è visto (e scritto), l’impianto normativo che disciplina la concessione in sublicenza è rimasto il medesimo adottato, caratterizzato dai seguenti passaggi:
- a) obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet con ragionevole anticipo della proposta di cessione, che deve essere fatta a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie;
- b) contestuale trasmissione all’AGCOM dei criteri e della metodologia utilizzate per la definizione delle condizioni di cessione dei diritti;
- c) facoltà per il fornitore di un servizio di media audiovisivo non qualificato che ha acquisito determinati diritti di esercitarli direttamente se nessun altro fornitore formula un’offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie;
- d) possibilità per i fornitori di servizi di media di ricorrere all’AGCOM in caso di controversie rispetto (anche) alle condizioni per la cessione dei diritti.
Se è vero che l’iter (era 14 anni fa ed) è (adesso) procedimentalizzato, a mio modo di vedere è tuttavia altrettanto vero come non sia stato previsto, ad esempio, quando lo stesso debba essere attivato, avendo l’AGCOM mantenuto la medesima locuzione (“ragionevole anticipo”), senza tuttavia chiarire cosa debba intendersi per ragionevolezza.
“La genericità degli aggettivi ‘eque, ragionevoli e non discriminatorie’ potrebbe agevolare l’insorgenza di controversie tra i fornitori.”
Così come, si è scelto di mantenere quei medesimi aggettivi (“eque, ragionevoli e non discriminatorie“) per definire le condizioni di mercato alle quali deve essere fatta la cessione, aggettivi la cui genericità, però, potrebbe agevolare l’insorgenza di controversie tra i fornitori.
Stay tuned!
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📺 ULTRA SLOW MO
Wenner Gatta
Avvocato e appassionato dal 1978 di ogni tipo di sport, visto, si badi bene, dalla privilegiata posizione del proprio divano di casa. Dal 2020 socio dell’associazione Nicolodiana e Salvadoriana telepcsportdipendenti. Il suo motto è: “Perché seguire solo un evento sportivo, quando se ne possono vedere tanti contemporaneamente?”
Da marzo 2021 cura settimanalmente sulle pagine di SPORTinMEDIA la rubrica “Ultra Slow Mo” dove cerca di raccontare ciò che non si vede dello sport in TV. Durante i giochi olimpici invernali di Pechino 2022 ha pubblicato quotidianamente la rubrica #undòujiāngdaPechino. Da giugno 2024 ha lanciato Breaking News Ultra Slow-Mo, uno spazio per parlare in tempo reale di telecamere particolari, grafiche innovative e novità delle produzioni televisive.
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