Nota Editoriale
Come capita sempre più spesso, purtroppo, alcuni titoloni a uso e consumo dei social, uniti a una modesta conoscenza della materia e a una tendenziale limitata propensione all’approfondimento, hanno generato disinformazione e caos su un tema generalmente snobbato dai principali media.
Sto parlando degli “Eventi sportivi da trasmettere in chiaro per legge”, un argomento che SPORTinMEDIA ha seguito passo dopo passo grazie a Wenner Gatta.
Nelle ultime ore alcuni media hanno dato la notizia che “L’AGCOM ha aggiornato l’elenco degli eventi sportivi da trasmettere in chiaro”. Le cose non stanno assolutamente così e Wenner ci spiega nel dettaglio cos’è realmente successo.
📚 Tutti gli articoli sul tema, compreso lo speciale sul nuovo elenco dello scorso novembre, sono raccolti qui.
— Simone Salvador

ANALISI LEGALE
di Avvocato Wenner Gatta
La pubblicazione nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio 2026 sul sito dell’AGCOM di un comunicato stampa (LEGGILO QUI) ha di nuovo riacceso la luce su di un argomento, quello degli eventi (sportivi e non) di interesse sociale o di grande interesse pubblico che devono essere trasmessi in chiaro, che pareva aver esaurito la propria trattazione in seguito alla pubblicazione del decreto con cui l’8 ottobre 2025 (LEGGILO QUI) il Mimit aveva indicato la nuova lista degli “eventi nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro“.
In Sintesi
Il comunicato AGCOM del 6 maggio 2026 NON ha modificato la lista degli eventi in chiaro.
L’Authority ha solo adottato le disposizioni attuative del TUSMA (art. 33), non può modificare la lista che è competenza esclusiva del MIMIT dal 2021.
Conclusione: Tanto clamore per nulla. La lista rimane quella del Decreto MIMIT 8 ottobre 2025.
Il Titolo Fuorviante e la Confusione Normativa
Purtroppo, un titolo fuorviante del comunicato stampa, e, lasciatemelo dire, una conoscenza non approfondita della normativa, ha spinto molti a scrivere che all’interno del Consiglio del 29.04.2026 l’AGCOM avrebbe messo mano a tale lista, cosa che, tuttavia, non sarebbe possibile, per il semplice fatto che tramite il Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 208 (il Testo unico dei servizi di media audiovisivi) la competenza relativa all’individuazione degli eventi di particolare rilevanza della società di cui è assicurata la diffusione in chiaro, in precedenza in capo all’AGCOM, è stata attribuita al MIMIT.
Quindi, in buona sostanza, a oggi l’AGCOM non può di propria iniziativa mettere mano alla lista di cui al Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 2025.
Ripartizione delle Competenze: MIMIT vs AGCOM
| Competenza | Ente | Normativa |
| Individuazione lista eventi in chiaro | MIMIT | D.Lgs. 208/2021 (TUSMA) |
| Disposizioni attuative art. 33 TUSMA | AGCOM | D.Lgs. 208/2021 art. 33 comma 2 e 5 |
| Vigilanza e sanzioni | AGCOM | D.Lgs. 208/2021 art. 67 |
| Risoluzione controversie | AGCOM | D.Lgs. 208/2021 art. 40 |
Cosa È Successo Veramente?
Di conseguenza, cosa è successo?
La risposta non è agevole, visto che, a quanto mi consta, il testo del verbale del Consiglio del 29 aprile 2026 non è stato ancora pubblicato.
Tuttavia, una disamina di quanto è presente sul sito di AGCOM mi permette di individuare una possibile risposta.
Ordine del Giorno Consiglio AGCOM 29.04.2026
Partiamo dal terzo punto all’ordine del giorno del Consiglio del 29.04.2026 (LEGGILO QUI), riprodotto qui di seguito per quanto qui di rilievo.
“Provvedimento recante le disposizioni attuative dell’articolo 33 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, relative alla lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro“.
Le Disposizioni Attuative dell’Articolo 33 TUSMA
L’AGCOM, quindi, in seguito alla pubblicazione del Decreto del Mimit 8 ottobre 2025, avrebbe dovuto adottare tramite un proprio provvedimento le disposizioni attuative del Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 208 (il Testo unico dei servizi di media audiovisivi, detto anche TUSMA), in modo particolare in virtù di quanto previsto al relativo articolo 33, più precisamente ai suoi commi 2° e 5°, che qui di seguito si ritrascrivono per comodità del lettore:
Art. 33 TUSMA – Comma 2:
L’Autorità, con propria deliberazione, individua le modalità idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi considerati da tale Stato di rilevanza per la società e per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale o parziale.
Art. 33 TUSMA – Comma 5:
L’Autorità vigila sull’attuazione delle disposizioni, esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui all’articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali delle controversie ai sensi dell’articolo 40.
La Delibera AGCOM 326/2025: Consultazione Pubblica
Di conseguenza, per adottare le disposizioni attuative (di sua esclusiva competenza in virtù del decreto legislativo 08.11.2021, n. 208), il 23.12.2025 l’AGCOM ha pubblicato sul proprio sito una propria delibera (la n. 326/2025: LEGGILA QUI) con cui ha indetto una “consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante le disposizioni attuative dell’art. 33 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, relative alla lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro“, per il tramite, dunque, di un provvedimento, nelle cui premesse viene, di fatto, confermato quanto sopra esposto:
rilevato
che il Testo unico, all’articolo 33, ha modificato la competenza relativa all’individuazione degli eventi di particolare rilevanza della società di cui è assicurata la diffusione in chiaro, precedentemente prevista in capo all’Autorità, attribuendola al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), e affidando all’Autorità la competenza a individuare, con propria deliberazione: i) le modalità idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi degli eventi in parola, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguirli in chiaro (comma 2); ii) l’esercizio delle relative funzioni sanzionatorie ai sensi dell’articolo 67 del TUSMA (comma 5); iii) l’esercizio della funzione di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai sensi dell’articolo 40 del TUSMA (comma 5);
rilevato
quindi, l’esigenza di adottare le disposizioni attuative dei commi 2 e 5 dell’articolo 33 del TUSMA, sottoponendo a consultazione pubblica lo schema di provvedimento di cui all’Allegato A alla presente delibera;
L’AGCOM, dunque, ha indetto una consultazione pubblica della durata di 45 giorni “relativa allo schema di provvedimento recante le disposizioni attuative dell’articolo 33 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, relative alla lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro“, le cui modalità di consultazione sono state riportate in due allegati.
Allegato A: Le Definizioni Chiave
In particolare, all’interno dell’Allegato A (LEGGILO QUI), composto da 5 articoli (verranno nel presente articolo trattati in modo approfondito i primi due) sono state innanzitutto indicate una serie di definizioni (articolo 1) da utilizzare nell’ambito della consultazione e, presumo, nelle successive disposizioni attuative, tra cui cosa deve intendersi per “servizio di media audiovisivo qualificato“:
“il servizio di media audiovisivo lineare come definito all’articolo 3, comma 1, lett. p), del Testo unico, in grado di consentire ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguire gli eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società su un palinsesto gratuito senza ulteriori costi supplementari”.
Qual è, tuttavia, la definizione data dalla disposizione cui si rimanda, vale a dire l’art. 3, comma 1°, lett. p) del Testo unico (ossia del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)?
“p) «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi”.
Conclusione Chiave
Quindi il “servizio di media audiovisivo qualificato” deve intendersi come il servizio di media audiovisivo lineare (cioè il servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi) in grado di consentire ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguire gli eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società su un palinsesto gratuito senza ulteriori costi supplementari.
Di conseguenza, a mio avviso, deve trattarsi di una rete televisiva che consente ad almeno l’80% della popolazione italiana di seguire un evento nell’ambito di un palinsesto gratuito e senza ulteriori costi supplementari (quindi, a mio avviso, non può trattarsi di un’OTT).
L’80% della Popolazione: Una Novità?
L’80% della popolazione è un requisito e/o percentuale nuova?
No, perché tale percentuale era già presente all’interno dell’articolo 1, comma 2°, lettera B) dell’allegato A) alla delibera dell’AGCOM n. 131/12 del 15 marzo 2012 (la “vecchia” lista AGCOM) che definiva la “emittente qualificata: un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione italiana in grado di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari“.
In buona sostanza, al posto di “emittente qualificata” si parla adesso di “servizio di media audiovisivo qualificato” (delineato sicuramente meglio che in passato), ma non cambia la percentuale di popolazione che deve avere la possibilità di poter seguire gli eventi stabiliti dal Decreto del Mimit 8 ottobre 2025.
Articolo 2: Condizioni di Esercizio dei Diritti di Trasmissione
Il successivo articolo 2 dell’allegato A), alla delibera AGCOM n. 326/2025, pubblicata il 23.12.2025, individua invece nel seguente modo le “condizioni di esercizio dei diritti di trasmissione“:
“1. Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi della lista approvata con il decreto vengano acquisiti da un fornitore di un servizio di media audiovisivo non qualificato, questo pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste dal decreto (se in diretta o in differita). Contestualmente, il medesimo soggetto trasmette all’Autorità i criteri e la metodologia utilizzate per la definizione delle condizioni di cessione dei diritti.
2. Qualora nessun fornitore di un servizio di media audiovisivo qualificato formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, il soggetto che ha acquisito i diritti di trasmissione ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1″.
Cosa Deve Fare Chi Acquisisce i Diritti (Non in Chiaro)?
Di conseguenza l’articolo ci dice che nel caso in cui i diritti per la trasmissione di uno o più degli eventi stabiliti dal Decreto del Mimit 8 ottobre 2025 non vengano acquisiti da un fornitore di “servizio di media audiovisivo qualificato” (si rimanda sopra alla definizione) quest’ultimo deve fare due cose:
- Pubblicare con un ragionevole anticipo sul proprio sito internet la propria proposta di cessione dei diritti (in maniera tale che l’evento possa essere trasmesso anche da un “servizio di media audiovisivo qualificato“, quindi in chiaro) a condizioni di mercato equo, ragionevoli e non discriminatorie;
- Trasmettere all’AGCOM i criteri e la metodologia utilizzate per la definizione delle condizioni della cessione dei diritti.
In altre parole, se all’interno del verbale del 29 aprile 2026, adottato dopo la consultazione pubblica, l’AGCOM avrà confermato quanto contenuto all’interno dello schema di provvedimento del 23.12.2025, chi si è aggiudicato i diritti di un determinato evento non in chiaro sarà soggetto a un regime di pubblicità con condizioni predeterminate dall’AGCOM che dovrà rispettare per procedere alla cessione dei diritti.
E se nessun fornitore di “servizio di media audiovisivo qualificato” dovesse formulare un’offerta o se la stessa non fosse in linea con quanto pubblicato sul proprio sito internet, il soggetto che ha acquisito i diritti di trasmissione avrà la facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1°, quindi, in buona sostanza, sembra, senza un passaggio in chiaro dell’evento.
La lettura del testo del verbale del 29 aprile 2026 ci consentirà di comprendere se alcune delle suindicate generiche locuzioni (in modo particolare cosa debba intendersi per “condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie“) siano state dettagliate dall’AGCOM o se si sia volutamente deciso di mantenere locuzioni che saranno poi “riempite” dalla giurisprudenza che si dovrà occupare della questione.
Anche Questa È Una Novità?
Anche in questo caso, si tratta di una novità?
No, perché tale modalità era già prevista all’interno dell’art. 2, commi 3° e 4°, dell’allegato A) alla delibera dell’AGCOM n. 131/12 del 15 marzo 2012 (la “vecchia” lista AGCOM), qui di seguito ritrascritto:
“3. Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi di cui al comma 1 vengano acquisiti da un’emittente non qualificata, questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet, dandone contestuale comunicazione all’Autorità, la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1.
4. Qualora nessun’emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1″.
Sanzioni e Controversie (Articoli 3 e 4)
Infine, una veloce disamina degli ultimi due articoli dell’allegato A) alla delibera AGCOM n. 326/2025, pubblicata il 23.12.2025, che hanno rispettivamente a oggetto le sanzioni (articolo 3) che l’AGCOM sarà legittimata a comminare (quelle previste dall’art. 67, comma 2°, lettera d, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208: “da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all’uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g) e lettera r)“) e la procedura relativa alle eventuali controversie tra i fornitori di servizi di media (articolo 4).
Sanzioni AGCOM (Art. 67 TUSMA)
Da 100.000 € a 5.000.000 €
oppure
Fino all’1% del fatturato annuo (se superiore a 5 milioni €)
Conclusioni: In Attesa del Verbale del 29 Aprile 2026
Non resterà, quindi, che attendere la pubblicazione del verbale dell’AGCOM del 29 aprile 2026 per appurare se l’Autorità, all’esito della consultazione pubblica indetta, avrà confermato o meno quanto aveva illustrato all’interno del proprio schema di provvedimento pubblicato il 23.12.2025.
Verdetto Finale
L’unica cosa certa, allo stato, è che l’AGCOM non può avere ampliato la lista degli eventi da trasmettere in chiaro, perché, per legge, non è legittimata a farlo.
Tanto clamore, pertanto, per nulla.
Stay tuned!
N.B. Per la versione desktop del sito è attiva la traduzione multilingua. Multilingual translation available in desktop version.
📺 ULTRA SLOW MO
Wenner Gatta
Avvocato e appassionato dal 1978 di ogni tipo di sport, visto, si badi bene, dalla privilegiata posizione del proprio divano di casa. Dal 2020 socio dell’associazione Nicolodiana e Salvadoriana telepcsportdipendenti. Il suo motto è: “Perché seguire solo un evento sportivo, quando se ne possono vedere tanti contemporaneamente?”
Da marzo 2021 cura settimanalmente sulle pagine di SPORTinMEDIA la rubrica “Ultra Slow Mo” dove cerca di raccontare ciò che non si vede dello sport in TV. Durante i giochi olimpici invernali di Pechino 2022 ha pubblicato quotidianamente la rubrica #undòujiāngdaPechino. Da giugno 2024 ha lanciato Breaking News Ultra Slow-Mo, uno spazio per parlare in tempo reale di telecamere particolari, grafiche innovative e novità delle produzioni televisive.
🎬 Articoli in Evidenza

🆕 APPENA USCITO
Nuova lista eventi in chiaro 2025-2026: spiegazione VIDEO
Analisi dettagliata della nuova lista AGCOM degli eventi sportivi da trasmettere in chiaro.

Robe di droni a Torino – Ultra Slow Mo
L’utilizzo innovativo dei droni nelle riprese televisive degli eventi sportivi torinesi.

SportTV: Bilancio 2023 e Prospettive 2024
Live con Lucio Celletti e Wenner Gatta sull’anno televisivo sportivo.

Grafiche televisive del tennis ATP – Con Daniele Berrone (Deltatre)
Intervista su design e tecnologia delle grafiche TV nel tennis professionistico.

Riprese TV e grafiche al Giro e agli Internazionali d’Italia
Analisi delle produzioni televisive dei grandi eventi sportivi italiani.

Una partita della Juventus seguita dalla cabina di regia
Dietro le quinte della regia televisiva durante una partita di calcio.

Grafiche e riprese TV negli eventi sportivi: novità e tendenze
Panoramica sulle innovazioni tecnologiche nelle produzioni sportive televisive.

Federico Fazzini: intervista al regista sportivo
Conversazione con uno dei protagonisti della regia televisiva sportiva italiana.

Giorgio Galli: intervista al regista di grandi eventi sportivi
L’esperienza di un veterano della regia sportiva italiana.
Domande Frequenti
L’AGCOM ha modificato la lista degli eventi in chiaro?
No. L’AGCOM non può modificare la lista degli eventi in chiaro perché dal 2021 (D.Lgs. 208/2021) questa competenza è del MIMIT. L’AGCOM può solo adottare le disposizioni attuative dell’art. 33 TUSMA.
Cos’è la delibera AGCOM 326/2025?
È la delibera con cui l’AGCOM ha indetto una consultazione pubblica (23.12.2025) sullo schema di provvedimento recante le disposizioni attuative dell’articolo 33 del TUSMA relative agli eventi in chiaro.
Cos’è un servizio di media audiovisivo qualificato?
È un servizio di media audiovisivo lineare (TV tradizionale) in grado di raggiungere almeno l’80% della popolazione italiana con palinsesto gratuito senza costi supplementari. Non può essere un’OTT.
Chi decide quali eventi devono essere trasmessi in chiaro?
Il MIMIT (Ministero Imprese e Made in Italy) tramite decreto ministeriale. L’ultima lista è stata pubblicata con decreto dell’8 ottobre 2025.
Cosa deve fare chi acquisisce i diritti di un evento in chiaro?
Se non è un “servizio audiovisivo qualificato” deve: 1) pubblicare sul proprio sito la proposta di cessione dei diritti a condizioni eque; 2) trasmettere all’AGCOM i criteri utilizzati.
Quali sono le sanzioni AGCOM per violazioni?
Da 100.000€ a 5.000.000€, oppure fino all’1% del fatturato annuo se superiore a 5 milioni di euro (art. 67 TUSMA).
Analisi Legali su Sport e Media
Gli articoli di Wenner Gatta su SPORTinMEDIA analizzano in profondità
la normativa su diritti TV, eventi in chiaro e regolamentazione broadcasting sportivo.







